Statuto della
Associazione Sportiva Dilettantistica Aurora Milano
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Articolo 1. Denominazione e sede
E’ costituita
l'Associazione sportiva dilettantistica denominata
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AURORA MILANO
L'Associazione ha sede in Milano, Via Colonna , 1 ed ha durata
illimitata.
I colori dell'Associazione sono BLU e ROSSO
Articolo 2. Scopi
L'Associazione
non persegue scopi di lucro ed è motivata
dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva
secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
A tal fine, l'Associazione riconosce l’importanza della pratica sportiva
quale strumento - e non fine - per favorire una crescita armonica, sia fisica
che intellettiva, degli Associati attraverso la capacita di riconoscere il
valore dell'unità della compagnia sportiva dentro la originalità di
ognuno. Ciò riconoscendo che l'esperienza cristiana sperimentata in
ogni ambito della esistenza trasforma ogni uomo rendendolo capace di accogliere
ed educare ad una vita vera chiunque si incontri.
L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia
di S. Ildefonso - Milano e aderirà al C.S.I., farà riferimento
alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi
e il C.S.I. in data 23 aprile 2001 e rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del
C.O.N.I.
L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi
pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia,
nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi
con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e
ai giovani.
Articolo 3. Finalità
Le
finalità dell'Associazione sono: la proposta costante
dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva
aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui
opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza
dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie
per raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà,
a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione
alle attività sportive svolte dagli Enti di promozione sportiva di ispirazione
cristiana; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con
gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati
e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative,
corsi e scuole di sport in favore dei propri associati.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di
S. Ildefonso - Milano tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti
con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia
nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente
o indirettamente, la Parrocchia stessa.
Articolo 4. Cure particolari
L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli
allenatori. anche in collaborazione con il CSI, gli altri Enti
di promozione sportiva di ispirazione cristiana, con la Parrocchia
e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura
altresì la partecipazione dei propri associati ai momenti
formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito
decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi
tesserati.
Titolo II
GLI ASSOCIATI
Articolo 5. Tipologia associati
Possono
essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono
le finalità ed i principi
ispiratori e ne accettino lo statuto.
Gli associati si distinguono in:
a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali
dell'Associazione sportiva.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.
Articolo 6. Acquisto della qualifica di associato
La
qualifica di associato si ottiene al momento dell'ammissione
all'Associazione, che viene deliberata
dal Consiglio direttivo
nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda
di ammissione. La partecipazione degli associati all'Associazione
non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto
la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da
chi ne fa le veci.
Articolo 7. Diritti degli associati
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
Gli associati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono
far parte degli organismi associativi; gli associati minorenni partecipano
alle assemblee con solo voto consultivo.
I genitori degli associati minorenni possono divenire soci dell'Associazione,
alle condizioni e secondo le modalità di cui agli art.5 e 6, ivi compreso
l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri associati,
ivi compreso il diritto di voto.
Articolo 8. Obblighi degli associati
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare
le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le
quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari
del CSI.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione
delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dagli
associati sono a titolo
gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo
opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti
dal Consiglio direttivo.
Articolo 9. Perdita della qualifica di associato
La
qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione,
morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di
affiliazione dell'Associazione.
L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti
che provocano danni materiali o morali all'associazione.
La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota
associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio
direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo
stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta
del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato. Si applicano
le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti
del CSI.
Articolo
10. Quote già versate
La
perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato
non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Articolo 11. Organi dell'associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
• l'Assemblea
degli associati;
• il Consiglio direttivo;
• I Coordinatori;
• il Presidente.
Articolo 12. Assemblea
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. E'
convocata dal Presidente, come assemblea ordinaria, almeno una volta l'anno
per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti
per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative
che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio
direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno
un terzo degli associati purché‚ in regola con i versamenti delle
quote associative. Eventuali assemblee straordinarie sono convocate con le
stesse modalità dell’assemblea ordinaria e/o secondo necessità.
Articolo 13. Convocazione assemblea
La
convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto
giorni prima della riunione mediante comunicazione
scritta
agli associati o mediante mezzi informatici (e-mail) o affissione
dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte
le attività associative.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il
luogo della prima e della seconda convocazione, nonché‚ l'ordine
del giorno.
Articolo 14. Associati ammessi in assemblea
Possono
intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati,
purché‚ in regola con il pagamento
delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto
e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro
associato. Ogni associato può essere portatore di una sola
delega.
Articolo 15. Deliberazioni dell'Assemblea
In
prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente
costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati,
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere
almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente
costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Tra la prima
e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate con il voto favorevole della metà più uno
dei presenti con le seguenti eccezioni:
a) le modifiche statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole
di almeno un terzo degli associati;
b) lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati.
Articolo
16. Poteri dell’Assemblea
L'assemblea
ordinaria degli associati potrà:
a) approvare annualmente il rendiconto
b) eleggere il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti
che non potranno essere meno di tre;
c) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio
direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva;
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità,
per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Articolo 17. Composizione del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio direttivo è l'organo
esecutivo dell'Associazione.
Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti
durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il membro del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, che
non partecipa alle riunioni indette dall’Associazione per un periodo di sei mesi continuativi
e che non abbia prodotto valide giustificazioni, verrà considerato decaduto
da tale incarico e al suo posto verrà nominato, per cooptazione, il
primo non eletto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato
del consigliere sostituito.
Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità e con congruo
anticipo dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e
senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico,
nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Ildefonso - Milano
o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato,
alla scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative
dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.
In caso di numero pari di membri è decisivo il voto del Presidente.
Articolo 18. Poteri dei Consiglio Direttivo
Il
consiglio direttivo è dotato dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) nominare un Direttore Sportivo maggiorenne;
b) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative,
sentito il Parroco della parrocchia di S. Ildefonso - Milano o il Vicario parrocchiale
o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento
di tali attività con le iniziative pastorali;
c) fissare la data dell'assemblea annuale;
d) redigere il rendiconto;
e) predisporre la relazione dell'attività svolta;
f) sovrintendere ad un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione
si avvale per le proprie attività;
g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
h) provvedere all'espletamento delle funzioni attribuite ai Coordinatori nel
caso in cui questi non vi abbiano provveduto;
i) revocare il mandato ai singoli Coordinatori nel caso di impossibilità di
funzionamento o per la continua inattività dei Coordinatori stessi.
Articolo 19. Presidente
Il
Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio
direttivo tra i propri membri maggiorenni, dura in carica quanto
il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il
Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno
o più Vice
Presidenti ed un Tesoriere, purché maggiorenni.
.
Articolo 20. Dimissioni dl un consigliere
Qualora
durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri
si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi
non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato
del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera
decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.
In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica,
eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Articolo 21. Riunioni del Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero
ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o
associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline
agonistiche.
Titolo V
I COORDINATORI
Articolo 22. Nomina dei Coordinatori
Il
Consiglio Direttivo può nominare uno o più Coordinatori
per ciascuna delle specialità sportive che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno di organizzare.
Articolo 23. Compiti dei Coordinatori
Il Coordinatore ha i seguenti compiti:
a) Collaborare con i dirigenti delle squadre delle varie discipline;
b) Organizzare l’attività sportiva del proprio settore;
c) Gestire l’organizzazione tecnica, sportiva e interdisciplinare
del proprio settore;
d) Proporre al Consiglio Direttivo le squadre da iscrivere ai vari
tornei.
Il Coordinatore ha compiti prettamente propositivi, consultivi,
organizzativi ed ha lo scopo di essere il tramite tra il Consiglio
Direttivo, al quale riferisce le eventuali richieste, e i dirigenti
delle squadre delle varie discipline.
Articolo 24. Durata in carica dei Coordinatori
Ogni coordinatore dura in carica fino alla scadenza del mandato
del Consiglio direttivo che lo ha nominato. I membri sono rieleggibili.
Titolo VI
IL PATRIMONIO
Articolo 25. Patrimonio dell’Associazione
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
associative e di iscrizione versate dagli associati, da eventuali
contributi di privati o di enti pubblici e da eventi beni acquisti
in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione
o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma
diretta che indiretta tra associati, ma dovranno essere utilizzati
per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 26. Durata dell'esercizio sociale
L'esercizio sociale ha durata annuale, e si chiude il 31 agosto
di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale,
dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.
Articolo 27. Scioglimento dell'Associazione
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta
del Consiglio direttivo, dell'Assemblea degli associati, con le
maggioranze previste dall'art.15. Con la stessa modalità sono
nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto
ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati
dall'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art.3,comma 190, della legge 23 dicembre 1966 n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VII
NORME FINALI
Articolo 28. Norme finali
Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle vigenti norme in materia
di associazionismo
e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto
ed al regolamento organico del CSI e degli altri Enti di promozione
sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle
norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili. |