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Statuto della

Associazione Sportiva Dilettantistica Aurora Milano


Titolo I


DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO


Articolo 1. Denominazione e sede

E’ costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AURORA MILANO

L'Associazione ha sede in Milano, Via Colonna , 1 ed ha durata illimitata.

I colori dell'Associazione sono BLU e ROSSO


Articolo 2. Scopi

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
A tal fine, l'Associazione riconosce l’importanza della pratica sportiva quale strumento - e non fine - per favorire una crescita armonica, sia fisica che intellettiva, degli Associati attraverso la capacita di riconoscere il valore dell'unità della compagnia sportiva dentro la originalità di ognuno. Ciò riconoscendo che l'esperienza cristiana sperimentata in ogni ambito della esistenza trasforma ogni uomo rendendolo capace di accogliere ed educare ad una vita vera chiunque si incontri.
L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di S. Ildefonso - Milano e aderirà al C.S.I., farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il C.S.I. in data 23 aprile 2001 e rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del C.O.N.I.
L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.


Articolo 3. Finalità

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dagli Enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri associati.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di S. Ildefonso - Milano tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

Articolo 4. Cure particolari

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori. anche in collaborazione con il CSI, gli altri Enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri associati ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.


Titolo II

GLI ASSOCIATI


Articolo 5. Tipologia associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
Gli associati si distinguono in:
a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.


Articolo 6. Acquisto della qualifica di associato

La qualifica di associato si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione degli associati all'Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.


Articolo 7. Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
Gli associati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; gli associati minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
I genitori degli associati minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli art.5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri associati, ivi compreso il diritto di voto.


Articolo 8. Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.


Articolo 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.
L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'associazione.
La morosità interviene quando l'associato non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

Articolo 10. Quote già versate

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L’ASSEMBLEA


Articolo 11. Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

• l'Assemblea degli associati;
• il Consiglio direttivo;
• I Coordinatori;
• il Presidente.

Articolo 12. Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, come assemblea ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati purché‚ in regola con i versamenti delle quote associative. Eventuali assemblee straordinarie sono convocate con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria e/o secondo necessità.


Articolo 13. Convocazione assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta agli associati o mediante mezzi informatici (e-mail) o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché‚ l'ordine del giorno.


Articolo 14. Associati ammessi in assemblea

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, purché‚ in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.


Articolo 15. Deliberazioni dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con le seguenti eccezioni:
a) le modifiche statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;
b) lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Articolo 16. Poteri dell’Assemblea

L'assemblea ordinaria degli associati potrà:
a) approvare annualmente il rendiconto
b) eleggere il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
c) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva;
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.


Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE


Articolo 17. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il membro del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, che non partecipa alle riunioni indette dall’Associazione per un periodo di sei mesi continuativi e che non abbia prodotto valide giustificazioni, verrà considerato decaduto da tale incarico e al suo posto verrà nominato, per cooptazione, il primo non eletto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità e con congruo anticipo dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Ildefonso - Milano o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, alla scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.
In caso di numero pari di membri è decisivo il voto del Presidente.

Articolo 18. Poteri dei Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) nominare un Direttore Sportivo maggiorenne;
b) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della parrocchia di S. Ildefonso - Milano o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
c) fissare la data dell'assemblea annuale;
d) redigere il rendiconto;
e) predisporre la relazione dell'attività svolta;
f) sovrintendere ad un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
h) provvedere all'espletamento delle funzioni attribuite ai Coordinatori nel caso in cui questi non vi abbiano provveduto;
i) revocare il mandato ai singoli Coordinatori nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dei Coordinatori stessi.


Articolo 19. Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri maggiorenni, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere, purché maggiorenni.
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Articolo 20. Dimissioni dl un consigliere

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.


Articolo 21. Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.


Titolo V

I COORDINATORI


Articolo 22. Nomina dei Coordinatori

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Coordinatori per ciascuna delle specialità sportive che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di organizzare.


Articolo 23. Compiti dei Coordinatori

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:
a) Collaborare con i dirigenti delle squadre delle varie discipline;
b) Organizzare l’attività sportiva del proprio settore;
c) Gestire l’organizzazione tecnica, sportiva e interdisciplinare del proprio settore;
d) Proporre al Consiglio Direttivo le squadre da iscrivere ai vari tornei.

Il Coordinatore ha compiti prettamente propositivi, consultivi, organizzativi ed ha lo scopo di essere il tramite tra il Consiglio Direttivo, al quale riferisce le eventuali richieste, e i dirigenti delle squadre delle varie discipline.


Articolo 24. Durata in carica dei Coordinatori

Ogni coordinatore dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato. I membri sono rieleggibili.

Titolo VI


IL PATRIMONIO


Articolo 25. Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dagli associati, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventi beni acquisti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.


Articolo 26. Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale ha durata annuale, e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.


Articolo 27. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dell'Assemblea degli associati, con le maggioranze previste dall'art.15. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,comma 190, della legge 23 dicembre 1966 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Titolo VII


NORME FINALI


Articolo 28. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri Enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.